Fake News e FAQ dal Mondo Militare
RADIO NAJA
Non sempre fornisce informazioni corrette
Benvenuti nella sezione Fake News e FAQ del Mondo Militare, una sezione per sfatare le false notizie e informazioni che altri riportano erroneamente o in maniera incompleta.
Come può un militare oggi far valere i propri diritti e/o le proprie prerogative di categoria?
Dopo l’entrata in vigore della L. 46/2022 e dei relativi decreti discenti (D.Lgs. n. 206/2022 “Istituzione dell’area negoziale per i Dirigenti di Forza armata”, D.Lgs. n. 192/2023 “Integrazione ed emende al Codice dell’Ordinamento Militare, Decreto di modifica/integrazione al TUOM) – con la conseguente cancellazione della Rappresentanza Militare – la tutela del personale militare è di esclusiva competenza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare (APCSM). AMUS – Aeronautica è in AM il Sindacato più rappresentativo (sia per i contrattualizzati che per i Dirigenti) in costante crescita complessiva. Per aderire alla nostra Associazione, occorre compilare ed inviare il relativo modulo, secondo la seguente procedura (Iscrizione – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica (amus-aeronautica.it)
Posso chiedere consulenza Fiscale, Previdenziale o di essere seguito per una eventuale “causa di servizio”?
VERO
AMUS-Aeronautica dispone di diversi esperti nelle principali materie che afferiscono alla sfera del lavoratore militare, compreso consulenti Fiscali e Previdenziali. Molti servizi di CAF e Patronato (Cause di servizio ,mod.730-ISEE-IMU, etc.) sono totalmente gratuiti per i nostri associati, mentre altri (visita tutte le convenzioni al seguente link per i dettagli: Convenzioni Archives – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica) a prezzi estremamente calmierati dalle nostre convenzioni. Per accedere a questi nostri pregiati servizi di consulenza legale, fiscale e previdenziale gratuita, occorre dapprima iscriversi e, successivamente, visitare la propria Area Riservata accedendo al servizio di ticket on-line comodamente dal tuo PC/Smart Phone.
Al genitore con figlio minore cui è stata riconosciuta una disabilità lieve spettano, oltre alla licenza straordinaria per congedo parentale, anche i sostegni previsti per le disabilità di cui all’art. 3, comma 3 della l.n. 104/1992, tra i cui i tre giorni di permesso mensile?
Il periodo di 150 ore per diritto allo studio viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato al proprio Comandante di Corpo, con preavviso di almeno due giorni. Nella fattispecie rappresentata, rientrano nelle 150 ore di permesso sia i trenta minuti di servizio (dalle 16.00 alle 16.30), sia la durata del tragitto dalla sede di servizio a quella in cui si svolgono i corsi. In questo caso, è consigliabile presentare al proprio Comando, in sede di richiesta autorizzativa, una calendarizzazione di massima della durata del corso e del percorso che si intende computare nel monte ore annuale.
E’ necessario il cambio di residenza al fine della concessione della licenza di trasferimento per i militari? Può essere negata a seguito di previsto iter formativo teso all’immissione a nuovo Ruolo di Forza armata?
FALSO
Sul tema, la Guida Tecnica n. 332943 del 6 giugno 2023 edita dalla DGPM è chiara. Fermo restando che non è previsto il cambio di residenza del militare, la licenza di trasferimento è concessa anche al personale ammesso a diverso Ruolo di Forza armata, a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato, sempreché non vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione di servizio.
La licenza deve essere chiesta al Comandante dell’ente che ha in forza il militare all’atto della notifica del trasferimento, o al Comandante del reparto di nuova assegnazione, rappresentando le esigenze di trasloco e/o di riorganizzazione familiare.
Può essere concessa interamente o in parte dal Comandante del reparto che aveva il militare in forza sino a quel momento; in questa ipotesi il Comandante del nuovo ente si limiterà a concedere la parte residua.
Nel caso in cui non sia stata fruita presso l’ente cedente, la licenza di trasferimento sarà concessa interamente dal Comandante del reparto di nuova destinazione.
Un militare frequenta corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’inizio del corso è previsto alle ore 16.00, mentre l’orario di servizio ha termine alle ore 16.30. Come si computano i permessi nelle 150 ore previste annualmente?
Il periodo di 150 ore per diritto allo studio viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato al proprio Comandante di Corpo, con preavviso di almeno due giorni. Nella fattispecie rappresentata, rientrano nelle 150 ore di permesso sia i trenta minuti di servizio (dalle 16.00 alle 16.30), sia la durata del tragitto dalla sede di servizio a quella in cui si svolgono i corsi. In questo caso, è consigliabile presentare al proprio Comando, in sede di richiesta autorizzativa, una calendarizzazione di massima della durata del corso e del percorso che si intende computare nel monte ore annuale.
In aggiunta alle 150 ore di permessi annuali per studio, esistono ulteriori istituti che consentono di sottrarsi al servizio per dedicarsi maggiormente all’accrescimento culturale?
FALSO
Gli istituti attualmente esistenti in materia di formazione e studio si limitano ai permessi annuali per 150 ore, nell’ambito dei quali sono computate quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami universitari, in ragione di sei ore per ciascun giorno.
La quota sindacale (cd. delega stipendiale) varia in funzione del Sindacato a cui ci si iscrive?
FALSO
La Legge 46/2022 (e di recente anche il Gabinetto del Sig. Ministro della Difesa – vedi tabelle del CUSI al seguente link: Iscrizione – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica) stabilisce gli importi mensili che devono essere addebitati direttamente in busta paga all’associato, a seguito della relativa sottoscrizione di delega sindacale; tale cifra è pari allo 0,50 percento dell’imponibile fiscale delle voci “stipendio” e “indennità integrativa speciale” per il personale in costanza di servizio, ovvero della “paga” per il personale in ferma prefissata, ovvero del “trattamento di quiescenza” (voce “pensione”) e dell’“indennità di ausiliaria” per il personale appartenente a tale categoria.
Può il Sindacato supportarmi nell’ambito di un procedimento disciplinare?
VERO
Tramite il servizio di ticket on-line, il nostro servizio di consulenza legale gratuito, provvederà a studiare il caso con il supporto tecnico dei nostri legali (interni e/o esterni convenzionati), per la preparazione di eventuali memorie difensive. Successivamente, qualora si debba necessariamente procedere per via giudiziale, il consulente, previa autorizzazione e richiesta dell’interessato (comprensiva della valutazione eventuale dei futuri costi da sostenere), provvederà ad inoltrare la pratica allo studio legale associato, per i relativi seguiti di competenza (a prezzi calmierati ed in convenzione speciale), continuando a monitorarne i risvolti.
Il Sindacato può intervenire in maniera diretta su questioni afferenti l’impiego (e.g. trasferimenti/movimentazioni interne/ OFCN, etc.?
FALSO
Tali materie sono escluse (art. 1476-ter del COM) dalle competenze specifiche delle APCSM, fermo restando che, molto spesso, proprio a seguito di taluni provvedimenti di impiego “d’autorità”, possono verificarsi circostanze tali da ledere la sfera personale e familiare del militare oggetto di movimentazione. Proprio in virtù di ciò, AMUS approfondisce dettagliatamente tutte le fattispecie sottoposte alla propria attenzione, per fornire all’interessato (sempre tramite il nostro servizio di consulenza gratuita) il quadro di esame più dettagliato possibile. Ciò, allo scopo di accrescere la consapevolezza dei diritti in capo al militare, mitigandoli con i doveri connessi allo status di militare, sottesi dalla procedura di movimentazione da parte dell’A.D..
Per questi e per altri motivi, il Vertice Militare dell’AM ha inteso definire con le APCSM l’apertura di Tavoli Tecnici di confronto permanenti “vedi articolo al seguente link: TAVOLI DI CONFRONTO TRA SINDACATI E STATO MAGGIORE AM – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica” nei quali si inizierà a discutere di:
- proficue relazioni sindacali;
- MIM, L. 104/1992, para. 4, para. 7;
- criticità alloggiative (ASI/AST/APP/ASC);
- turnazioni h12/h24.
In qualità di Volontario in Ferma Prefissata (VFP1/VFP4 - VFI/VFT) sono soggetto alla verifica dell’efficienza Psico-Fisica (cd. SMA ORD - 34)?
VERO
Il contenuto della Direttiva SMA ORD-34 si applica a tutti i Ruoli e Categorie del personale militare in AM, senza esclusioni, richiamando quanto disposto dal TUOM (art. 718) in merito al mantenimento dei requisiti di efficienza fisica previsti dallo status di militare. Pertanto, vige l’obbligo in capo all’A.D. di verifica dei citati requisiti, valorizzando puntualmente l’esercizio dello sport (oggi previsto anche dalla Carta Costituzionale: vedi articolo al seguente link: Riforma Costituzionale: lo Sport entra nella carta fondamentale italiana – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica) garantendo al militare la possibilità di allenarsi anche in costanza di servizio, per un numero di ore massime settimanali predefinite (4h).
Come posso accedere all'ausiliaria?
Il collocamento nella forma del congedo dell’Ausiliaria, può avvenire in due modi e dura per un massimo di 5 anni (dopo di che si transita nella Riserva):
– per vecchiaia (raggiunti i limiti d’età ordinamentali);
– a domanda (raggiunti almeno 40 anni di servizio sino al 31/12/2033; in virtù del cd. “scivolo” entro il 31/12/2025; per gli Ufficiali in ARQ, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o per opzione antecedente).
Quali sono i requisiti necessari (e non sufficienti ) per essere collocati in ausiliaria?
L’idoneità al servizio militare e la disponibilità al richiamo in servizio da parte dell’interessato.
Conviene più il moltiplicatore o l'ausiliaria?
DIPENDE
La risposta non è così netta sia perché la cornice legislativa è in continua evoluzione, sia perché ci sono fattori di incremento pensionistico diversi tra i due istituti. La scelta risulta quindi essere molto soggettiva (categoria, contratti, differenti istituti di recupero degli aumenti nel settore) ma anche con riferimento ai diversi vincoli sottesi alla scelta (esempio possibile reimpiego e divieto di svolgere alcune attività per il personale in Ausiliaria).
Ad oggi possiamo sicuramente affermare che, nel breve periodo (conseguente all’atto del congedo), il moltiplicatore risulta più vantaggioso, mentre i benefici economici dell’Ausiliaria risulteranno superiori solo al termine della stessa (ovvero decorsi i canonici 5 anni), per effetto del ricalcolo della pensione con un montante contributivo che nel periodo si è incrementato (si continuano a versare contributi); ed del coefficiente di moltiplicazione che aumenta con l’aumento dell’età al termine del periodo in questione. Normalmente il cd. punto di pareggio (ovvero si colma il gap tra maggiore percezione pensionistica con moltiplicatore e minore pensione percepita in Ausiliaria) si raggiunge trascorsi cinque anni dalla fine dell’Ausiliaria, ergo intorno ai 70 anni anagrafici.
Che cos'è il cd. "scivolo"?
È una cessazione anticipata dal servizio attivo (in via transitoria e al momento valida per tutto il 2025), riservata ad Ufficiali e Marescialli per l’accesso all’Ausiliaria.
Nasce allo scopo di ridurre gli esuberi organici delle FF.AA. e vi si accede a domanda, trovandosi a non più di 5 anni dal limite di età per la pensione di anzianità, nell’ambito delle risorse disponibili (ex. art. 2230 COM).
Che cos’è il moltiplicatore?
Il moltiplicatore è un sistema che consente un aumento pari a 5 volte la base imponibile pensionistica degli ultimi 360 giorni di servizio (art. 3, co. 7, Dlgs. 165/1997) che la riforma delle carriere del personale militare (Dlgs. 94/2017) ha esteso come beneficio anche nei confronti del personale delle FF.AA., in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa specifica domanda da parte dell’interessato.
Il moltiplicatore, in sostanza, va ad accrescere il montante contributivo accumulato alla data di congedo, che viene moltiplicato per l’aliquota di computo legata all’età anagrafica, determinando una quota di pensione superiore.
L’istituto del moltiplicatore contributivo spetta al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo o al raggiungimento di un’età anagrafica pari a 60 anni, transitando nella Riserva (in alternativa all’Ausiliaria).
Si verifica sempre questo gap tra ausiliaria e moltiplicatore?
DIPENDE
All’inizio il gap è inevitabile, trattandosi di due istituti giuridici differenti.
Per scegliere bene occorre, secondo noi, affidarsi ad esperti previdenziali di settore (AMUS Aeronautica ne ha). Nella scelta occorre in particolare tener sempre presente diverse variabili amministrative che variano da soggetto a soggetto.
Di massima se il contribuente, nell’arco del suo ultimo anno di carriera lavorativa, ha beneficiato di un importante livello di quote economiche accessorie (esempio fuori area o impiego internazionale), il moltiplicatore potrebbe risultare molto più elevato e conveniente, riducendo (se non eliminando del tutto) il recupero successivo con l’opzione Ausiliaria.
Se sono un Comandante di Corpo posso aderire ad una APCSM?
VERO
Per legge il divieto di adesione è rivolto solo al vertice di Forza Armata, ai sensi dell’art. 8 della L. 46/2022.
Se sono associato ad un Sindacato Militare, devo dare comunicazione al comando?
FALSO
Devo compilare il modulo d’iscrizione e consegnarlo alla mia APCSM di riferimento, che provvederà a comunicare al CUSI l’adesione per la trattenuta in busta paga pari allo 0,50% dello stipendio, come previsto dalla L. 46/2022
Se sono un dirigente di Forza armata posso aderire ad una APCSM?
VERO
L’unica incompatibilità nell’esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo, si ha nei casi in cui si esercitino funzioni Direttive (Nazionali o periferiche) all’interno dell’APCSM di riferimento.
Se sono comandato di missione per frequenza corsi, l'A.D. può inviarmi in FANE?
FALSO
Le posizioni di forza previste dall’art. 455 del TUOM, non prevedono tale tipologia amministrativa. In missione, in base ai casi, si ha diritto “ad aggregazione”, (con vitto e alloggio a carico dell’A.D.), nonché alla prevista indennità di “frequenza corsi” (con eventuale costituzione del Drappello in base ai casi).
L’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 consiste in un aumento stipendiale?
FALSO
È un calcolo più favorevole della pensione dovuto alla percentuale maggiore con cui si determina la parte retributiva della pensione.
Anche i militari hanno diritto all'anticipo della buonuscita come tutti i dipendenti pubblici?
FALSO
Dall’applicazione della norma in argomento è escluso il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Durante un allenamento presso la palestra autorizzata, un "militare atleta" in rappresentanza della forza armata subisce una frattura a causa di una scivolata. In questi casi ne risponde esclusivamente la federazione, che si occuperà di tutte le cure occorrenti?
FALSO
In quanto militare impiegato dalla forza armata, l’infortunio é da considerarsi in servizio, pertanto ha diritto anche al riconoscimento della causa di servizio con conseguente percezione dell’equo indennizzo se del caso.
Quale è la procedura corretta per la richiesta della licenza? Quali termini devono essere rispettati?
DIPENDE
è prevista una disciplina normativa per i termini di richiesta della licenza ordinaria, come, invece, per altri tipi di licenza quali, ad esempio, la licenza straordinaria per congedo di paternità obbligatoria e la licenza straordinaria per congedo parentale.
Tuttavia, nella circolare n. 499444 del 23 dicembre 2020 della DGPM è richiamata la responsabilità dei singoli comandi/enti/reparti ad esercitare con cura la programmazione dei periodi di licenza del personale e il relativo controllo. In questo contesto comandi/enti/reparti stabiliscono con proprie disposizioni termini adeguati per la richiesta della licenza ordinaria, fermo restando che la fruizione della stessa deve essere sempre autorizzata dalla competente autorità gerarchica (art. 742 del D.P.R. n. 90/2010).
Può essere rifiutata la licenza ordinaria, ovvero negata senza motivo? Quante volte può essere rifiutata/negata? Quale è la direttiva di riferimento?
FALSO
La licenza ordinaria, ovvero le ferie nel rapporto di pubblico impiego e nel lavoro privato, costituisce un diritto costituzionalmente tutelato a mente dell’art. 36 della Costituzione, richiamato nei diversi provvedimenti di concertazione, già a partire dal D.P.R. n. 394/1995 (art. 12).
La licenza ordinaria può essere rinviata, temporaneamente, o anche revocata per esigenze di servizio. Nel caso in cui indifferibili ragioni di servizio non ne abbiano reso possibile la fruizione nel corso dell’anno, la parte residua dovrà essere fruita nell’ambito dei diciotto mesi successivi. Inoltre, al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa, connesse al mancato viaggio e soggiorno (art. 12, D.P.R. n. 40/2018).
Esiste una priorità per le diverse licenze esistenti?
FALSO
Non è prevista alcuna preminenza tra le licenze spettanti al personale militare. Ciascuna tipologia di licenza ha caratteristiche e presupporti propri. Es.: la licenza ordinaria ha lo scopo di consentire il recupero psico-fisico del militare, la licenza straordinaria per infermità è motivata da malattia o motivi connessi a patologie, la licenza speciale di trasferimento è concessa al militare in occasione di movimento da una sede di servizio a un’altra per esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare.
E’ possibile donare la licenza ordinaria (cd. “licenza solidale”)?
VERO
L’articolo 19 del D.P.R. n. 56/2022 prevede che il personale militare possa cedere parte della licenza ordinaria ad altri appartenenti della stessa Forza armata, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. Il contratto siglato il 18 dicembre 2024 dalle APCSM (nelle more della successiva pubblicazione del D.P.R.) prevedrà, per il militare, l’esercizio di tale beneficio anche nei confronti del coniuge, ovvero convivente di fatto (ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76), nonché dei genitori che necessitano di cure costanti.
Il Comandante può disporre il collocamento in licenza ordinaria d’autorità?
FALSO
Non esistono norme che concedono all’autorità preposta di disporre il collocamento forzato in licenza ordinaria del militare
Quanti giorni spettano a titolo di licenza per motivi elettorali?
DIPENDE
L’art. 1484 del D.lgs. 66/2010 stabilisce che i militari candidati a elezioni per il Parlamento Europeo, a elezioni politiche o amministrative sono posti in apposita licenza straordinaria, non computabile, per la durata della campagna elettorale. A tal fine, il militare interessato dovrà produrre la specifica documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l’avvenuta iscrizione nelle liste elettorali.
E’ possibile la fruizione della licenza ordinaria al rientro dalla malattia?
DIPENDE
Nessuna disposizione concertativa vieta in assoluto la fruizione della licenza ordinaria subito dopo un periodo di assenza per malattia, a meno che il caso non rientri nelle ipotesi in cui è necessario l’accertamento sanitario per l’idoneità al servizio militare. Tuttavia, la fruizione della licenza deve essere sempre preventivamente autorizzata dall’autorità preposta, che valuterà la compatibilità della stessa con le esigenze del servizio.
All’atto del rientro dalla licenza straordinaria per malattia è necessaria la visita per l’idoneità prima di un servizio armato?
DIPENDE
Per patologie di lieve entità (non superiori a venti giorni, secondo le disposizioni ministeriali in materia sanitaria) la valutazione dell’idoneità all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria, salvo che, considerata la natura e la tipologia della patologia, nonché la durata della convalescenza, il dirigente del servizio sanitario non ritenga necessaria una valutazione o un approfondimento ai fini preventivi o medico legali.
Se sono comandato di missione ed utilizzo un mezzo non di proprietà dell’A.D (anche se diversamente ordinato dall’Autorità), in caso di incidente in itinere sono coperto?
DIPENDE
L’INAIL ha fissato taluni principi in materia di infortuni occorsi in missione e trasferta.
In particolare, ha stabilito, in linea di massima che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve esere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto funzionalmente connesso all’attività lavorativa. Ciò, dal momento in cui la missione ha inzio e fino al momento della sua conclusione: nel caso del personale militari tali circostanze sono riportate nel quadro C del foglio di viaggio. L’indennizzabilità del dipendente in caso di infortunio è esclusa nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso di un’attività che non ha alcun legame con l’attività lavorativa medesima.
In base a questi elementi, la scelta legittima del militare comandato in missione fuori dalla sede di servizio di utilizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 52/2009, un mezzo non di proprietà dell’amministrazione senza la prevista autorizzazione, ovvero di qualsiasi mezzo di trasporto che non appartenga all’amministrazione, non sembra poter escludere in via di principio il riconoscimento della causa di servizio nel caso di lesioni/infermità occorse durante l’intero periodo di missione, viaggi compresi.
Va da sé, tuttavia, che l’intera vicenda infortunistica dovrà essere rimessa, secondo la procedura di riconoscimento delle cause di servizio, al Comitato di verifica operante presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), competente ad esprimere pareri obbligatori e sostanzialmente vincolanti anche sul nesso di causalità tra il servizio (in questo caso di missione) e l’infermità contratta dal militare.