Tante le polemiche in merito, ma occorre mettere definitivamente un punto sulla questione
Il riconoscimento dei 6 scatti stipendiali, per il personale militare collocatosi a domanda nella posizione del congedo, ha destato negli ultimi periodi non poche discussioni, sia nelle aule dei tribunali che sui principali organi di stampa specializzati.
Dopo anni di diatribe ed incertezza, una recente sentenza (nr. 02833 del 20 marzo 2023) del Consiglio di Stato (Supremo Organo di garanzia amministrativa), fissa un punto sulla questione: il riconoscimento dei 6 scatti stipendiali, per il personale in argomento (sia in posizione di Ausiliaria che di Riserva) spetta solo agli appartenenti alle Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare) e, pertanto, NON ai militari delle Forze armate.
Questa la situazione, almeno per il momento.
Ma facciamo un breve excursus sulla vicenda…
Tutto si instaura quando un militare dell’Esercito, posto in congedo a domanda, chiede al proprio Ente amministrativo di effettuare un ricalcolo per la rideterminazione dei 6 scatti sul trattamento di fine servizio (TFS). Al diniego da parte dell’EI, viene adito il TAR competente per territorio, il quale liquida la vicenda con un diniego netto, avuto riguardo che tale beneficio non spetti al personale appartenente alle Forze armate. Il ricorrente si rivolge al Consiglio di Stato, precisando di essere collocato nella categoria dell’Ausiliaria, ai sensi dell’art. 2229 COM e, pertanto, tale forma del congedo è equiparata a tutti gli effetti a quella prevista per il raggiungimento dei limiti d’età. Il ricorrente, inoltre, precisa che non è pensabile ritenere gli adeguamenti dei 6 scatti come un diritto esclusivo delle Forze di polizia, in quanto ciò risulterebbe come una forte discriminazione tra i due ordinamenti (civili e militari), avuto riguardo dell’armonizzazione del trattamento pensionistico del Comparto Difesa e Sicurezza, previsto dal Dlgs. 165/1997.
Nella disamina di quanto posto all’attenzione del Consiglio da parte del dogliante, tra le varie analisi condotte, l’Organo di giustizia sostanzialmente ribalta la ratio sottesa dal militare, nella determinazione di quanto previsto dal citato Dlgs. 165/1997 (a cui rinvia l’art. 1863 COM), precisando che, come ribadito dal giudice di primo grado e come già sottolineato da diverse ulteriori sentenze giurisprudenziali, “tale disposizione normativa mira ad armonizzare il trattamento pensionistico del personale militare, per i soli fini del calcolo della base pensionabile, mentre NON disciplina il regime di calcolo dell’indennità di buona uscita, in relazione all’attribuzione dei 6 scatti“.
Questo è attualmente lo stato dell’arte e ogni ulteriore forma di sperequazione a riguardo, contribuirà solo ad agitare le acque, senza portare alcun beneficio al personale del Comparto Difesa e Sicurezza. Tant’è vero, che nel prossimo futuro, saranno verosimilmente sempre meno i militari che faranno richiesta di collocamento anticipato in pensione, proprio perché la direzione assunta dal sistema previdenziale italiano è sempre più protesa ad integrare tutte le complementari forme previste dal sistema contributivo (elementi di garanzia che sono tutt’oggi assenti nei confronti del personale del Comparto). Occorre oculatezza e senso delle cose, per affrontare una materia vasta ed articolata come quella militare, ancor più se si parla di criteri pensionistici, dove entrano in gioco una moltitudine di fattori concorrenti.
Come Sindacato assolutamente attento a questioni previdenziali ed economiche di tale livello, ci faremo carico di sollecitare, in maniera proficua e collaborativa, l’azione legislativa per il tramite del vertice politico, al fine di adeguare il portato normativo in questione, anche al personale appartenente alle Forze armate.
Questo perché, al di là degli esiti giudiziari al riguardo, è fondamentale che si addivenga presto ad una “equità sostanziale”, consapevoli della specificità di ogni singola Forza armata/Corpo di polizia, che sicuramente non verrà lesa da tale auspicabile adeguamento previdenziale, non solo per quanto concerne la determinazione della base pensionabile (già vigente) ma anche per il regime di calcolo del TFS.
Avanti tutta AMUS – Aeronautica!
Continuate a seguirci.