FERIE NON GODUTE

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE PER I DIPENDENTI PUBBLICI. RIMPROVERO ALL’ITALIA DA PARTE DELLA CORTE DELL’UNIONE EUROPEA

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La sentenza in parola, proveniente dai giudici del Lussemburgo, riguarda il caso di un dipendente pugliese che, a seguito di dimissioni per prepensionamento, aveva richiesto un’indennità per 79 giorni non goduti.

Secondo i giudici della Corte UE, un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuiti – prima di dare le proprie dimissioni – ha diritto ad un’indennità finanziaria. D’altro canto – per la legislazione e l’attuale giurisprudenza del nostro Paese – i dipendenti pubblici  possono godere del diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate, solo in ristrettissimi casi.

La questione, come detto in premessa, ha riguardato un dipendente comunale di Copertino, in Puglia. Il dipendente, dopo essersi dimesso volontariamente per prepensionamento, aveva chiesto di vedersi riconosciuto il diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni. Il Comune, dal canto suo, aveva sostenuto che il funzionario era consapevole del vincolo sulla possibilità di godere di quei giorni durante il periodo di rapporto lavorativo e che, in caso di cessazione di tale rapporto, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di monetizzarli. Infatti, l’interpretazione di merito della norma, data sinora  dalla giurisprudenza italiana, afferma che: la monetizzazione, in luogo del congedo, possa essere erogata solo se i motivi della mancata fruizione non siano riconducibili al controllo da parte del lavoratore stesso (e.g. malattia).

Risulta quindi chiaro, dopo la sentenza dei giudici europei, il conflitto tra Diritto europeo e normativa nazionale, la quale vieta di versare al lavoratore un’indennità economica per i giorni di ferie annuali non godute, nel momento in cui il lavoratore stesso decida di interrompere il proprio rapporto lavorativo.

Inoltre, la Corte UE ha ribadito il diritto, per TUTTI i lavoratori, al godimento delle ferie annuali retribuite (inclusa l’eventuale sostituzione delle stesse – qualora non fruite – con un’indennità economica) .

Appare chiaro, quindi, che il Legislatore italiano dovrà “obtorto collo” adeguarsi, NON POTENDONE PIÙ NEGARE LA MONETIZZAZIONE, adducendo mere considerazioni economiche come, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica.

Continueremo a monitorare l’evolversi della vicenda, con riguardo anche al recepimento concreto all’interno dell’ordinamento nazionale, della sentenza in parola, lavorando affinché il portato giurisprudenziale della stessa venga reso attuativo già nell’ambito delle prossime procedure contrattuali ed economico/stipendiali.

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