Una ricostruzione tecnico–giuridica e sindacale alla luce dei pareri dell’Avvocatura dello Stato e della direttiva PERSOMIL del 2 dicembre 2025
La Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con il documento del 2 dicembre 2025 (prot. M_D A0D32CC REG2025 0229640), ha finalmente fornito un indirizzo applicativo chiaro e uniforme in materia di indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della Legge 86/2001 per il personale militare impiegato all’estero e successivamente destinato a una nuova sede di servizio in Patria.
Si tratta di una svolta rilevante, attesa da lungo tempo e ampiamente sostenuta da AMUS, che sin dall’inizio ha denunciato l’incongruenza interpretativa seguita per anni dall’Amministrazione, la quale tendeva a negare l’indennità in assenza dell’abrogato art. 1, comma 4, L. 86/2001. Con i nostri ricorsi e con le nostre analisi tecniche, abbiamo sempre sostenuto che l’abrogazione della norma speciale non avesse alcun valore ablativo del diritto, ma determinasse esclusivamente la riespansione della disciplina generale sul trasferimento d’autorità.
La nuova posizione dell’Avvocatura dello Stato – recepita integralmente da PERSOMIL – afferma un principio semplice e coerente: quando il militare rientrato dall’estero viene assegnato a una sede diversa rispetto a quella precedentemente ricoperta in Italia, situata in un altro Comune e distante più di 10 km, si configura a tutti gli effetti un trasferimento d’autorità, con pieno diritto all’indennità compensativa prevista dalla Legge 86/2001.
La missione all’estero non interrompe il rapporto con l’ultima sede nazionale: il servizio svolto fuori area non cancella il nesso logico–giuridico con la sede di provenienza. Di conseguenza, al rientro, l’assegnazione a una sede diversa costituisce un mutamento effettivo e imprevisto delle condizioni di servizio, esattamente come previsto dalla ratio legis dell’indennità, che ha carattere compensativo e non premiale.
Nei due pareri acquisiti da PERSOMIL (All. 1 e All. 2), l’Avvocatura Generale dello Stato argomenta con estrema chiarezza:
- l’abrogazione del comma 4 non elimina il diritto, ma soltanto la norma speciale che ne regolava un’applicazione automatica per i rientri dall’estero;
- il diritto rivive in base alla disciplina generale del trasferimento d’autorità;
- il riferimento alla missione estera non è ostativo: ciò che conta è il confronto tra la sede nazionale di provenienza e la nuova sede di destinazione;
- la distanza minima di 10 km e l’ubicazione in altro Comune costituiscono gli indicatori oggettivi del mutamento di sede;
- il diniego dell’indennità espone l’Amministrazione a una “soccombenza virtuale”, con inevitabili condanne alle spese.
Per queste ragioni, l’Avvocatura suggerisce espressamente di non insistere oltre nella linea difensiva finora adottata e di aderire alle pretese dei militari già nel corso del giudizio.
Il documento PERSOMIL recepisce tali indicazioni in modo integrale e invita i Servizi Amministrativi delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri a conformarsi immediatamente all’orientamento giurisprudenziale consolidato. Per la prima volta, l’Amministrazione riconosce formalmente che le istanze dei militari rientrati dall’estero devono essere accolte quando la nuova sede nazionale sia diversa da quella precedente e situata in altro Comune oltre 10 km.
Per AMUS questo esito non rappresenta una sorpresa, ma il naturale approdo di un percorso di analisi, ricorsi mirati e confronti tecnici portati avanti con determinazione negli ultimi anni. Abbiamo sostenuto la natura compensativa dell’indennità, evidenziato le criticità dell’impostazione amministrativa precedente e richiesto con forza un allineamento coerente con la giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato.

Da oggi, il quadro di riferimento è finalmente chiaro:
- il personale rientrato dall’estero e destinato a una sede diversa ha diritto all’indennità;
- gli Enti amministrativi devono applicare tale indirizzo senza incertezze;
- i contenziosi pendenti potranno essere definiti con riconoscimento in corso di giudizio;
- il personale che aveva visto respingere la propria istanza potrà ora ripresentarla.
Come AMUS continueremo a monitorare l’applicazione uniforme di queste direttive, a supportare i colleghi nella presentazione delle istanze e a vigilare affinché non si ripetano interpretazioni restrittive o non conformi al dettato normativo e giurisprudenziale.
Questa non è solo una vittoria giuridica: è una vittoria di equità, di logica e di rispetto per i sacrifici quotidiani del personale militare.

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