Modifiche e integrazioni all’art. 45 del “Nuovo Codice degli Appalti” (D.Lgs n. 36/2023) che disciplina la corresponsione degli incentivi da ripartire tra coloro che svolgono funzioni tecniche presso le stazioni appaltanti
Ritorniamo nuovamente sul tema in titolo, già a suo tempo affrontato da AMUS e dalla “Rete Sindacale Militare” (leggi articolo al link: INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE MILITARE – ART. 45 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS N. 36/2023) – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica ) a seguito delle recenti novelle normative occorse nel tempo.
Il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”, all’art. 45, disciplina la corresponsione degli incentivi da ripartire tra il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e i soggetti che svolgono funzioni tecniche presso le stazioni appaltanti. Il comma 4 del suddetto articolo prevedeva espressamente che gli incentivi non dovessero essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.
A seguito di tale previsione, il D.M. Difesa del 22 ottobre 2024, disciplinante per l’appunto le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del citato D.Lgs. 36/2023, all’art. 3, comma 2, stabiliva: “Alla ripartizione degli incentivi non partecipa il personale civile con qualifica dirigenziale e il personale militare con il ruolo di Ufficiale Generale, Ufficiale Superiore con grado di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello e loro corrispondenti”.
Precisava, quindi, che nella Dirigenza esclusa rientravano non solo i Dirigenti “puri” (grado di Ufficiale Generale e di Colonnello), ma anche coloro che rivestivano il grado di Maggiore e di Tenente Colonnello.
A seguito di ciò, in data 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il D.Lgs n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, che modifica, tra gli altri, l’art. 45 del citato D.Lgs. n. 36, sostituendone in toto il comma 4; ovvero, eliminando il periodo che escludeva il personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le predette funzioni tecniche.
Pertanto, anche la Dirigenza militare, come individuata dal D.M. Difesa del 22 ottobre 2024, non è più esclusa dal riconoscimento degli incentivi tecnici.
Tuttavia, se è vero che la norma ha eliminato il divieto di annoverare tra gli aventi diritto anche i Dirigenti, è pur vero che, ad oggi, si è ancora in attesa dell’emanazione del provvedimento di modifica al citato DM Difesa che, mentre stabiliva le modalità di gestione e corresponsione degli incentivi, ha esplicitamente fatto riferimento al personale con il ruolo di Ufficiale Generale, Ufficiale Superiore con grado di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello e loro corrispondenti come categorie da escludere dai benefici in esame.
Appurato che l’Ufficio Legislativo del Ministero Difesa è già al lavoro sul tema, auspichiamo una rapida emanazione del previsto nuovo Regolamento attuativo che annoveri espressamente anche tutta la Dirigenza militare (dal grado di Maggiore a Gen. S.A. e corrispondenti) tra gli aventi diritto agli incentivi di cui all’art. 45 del “Nuovo Codice degli Appalti” (giusto il disposto del menzionato D.Lgs n. 209/2024).
Continuate a seguirci per rimanere costantemente aggiornati su queste ed altre questioni afferenti la sfera di lavoro e di welfare del personale con le stellette.
AMUS Aeronautica, competenza e serietà al tuo servizio!