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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL MILITARE

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Parliamo di una questione che, per ragioni di opportunità e buon senso (sia da un punto di vista giuridico ampiamente consolidato che di mera azione di comando) non dovrebbe nemmeno essere affrontata: l’obbligo di comunicare alle Autorità sovraordinate, da parte del militare coinvolto, della proposizione di un ricorso al TAR (ex art. 748 del TUOM).

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni nostri associati che, aderendo al ricorso promosso da AMUS inerente il recupero delle festività non godute per il personale inserito in turni di servizio – armato e non – (cd. RFI clicca sul link per locandina), si sono trovati a doversi scontrare con la “riottosità” di taluni Comandanti di corpo che, appurata la notizia in questione, “bene hanno pensato” di contestare gli addebiti al militare istante, con conseguente valutazione dei profili disciplinari per “omessa comunicazione”.

Orbene, se la cosa fosse uno scherzo ci verrebbe quasi da sorridere, ma purtroppo così non è; motivo per cui ci troviamo ancora una volta a dover intervenire per difendere i colleghi coinvolti da un “abuso” indebitamente perpetrato nei loro confronti, con verosimile contestazione, da parte nostra, anche di un danno di natura civilistica da imputare all’autore della condotta contra legem di cui sopra.

Analizzando giuridicamente la vicenda, dobbiamo preliminarmente sottolineare che similare vicenda era già stata resa nota, a suo tempo, al TAR Liguria (clicca sul link per leggera la sentenza) che, nel merito, aveva fornito chiare delucidazioni interpretative dell’art. 748 co. 5, let. b) del TUOM (Comunicazioni dei militari), confermando che, in sintesi:

  • l’art. 748 del TUOM stabilisce che il militare deve informare l’Amministrazione riguardo agli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”;
  • tale previsione normativa si caratterizza per una formula generica, che lascia ampio margine di discrezionalità nella valutazione dell’Amministrazione;
  • la norma non specifica se la comunicazione debba essere informale (telefonata, verbale) o formale (comunicazione scritta). La giurisprudenza ha chiarito che in moltissime circostanze possono ritenersi valide anche semplici comunicazioni informali;
  • la proposizione di un ricorso al TAR non rientra tra gli eventi che un militare è obbligato a comunicare all’A.D., in quanto NON RAPPRESENTA UN FATTO CHE POSSA AVERE RILEVANZA SUL SERVIZIO.

In ragione di ciò, stiamo provvedendo a raccogliere tutte le eventuali ulteriori segnalazioni del caso (sia in ambito interforze che presso gli E/D/R di Forza armata), al fine di valutare l’azione all’uopo ritenuta più idonea, per il tramite delle nostre consolidate partnership legali di rilievo nazionale.

Nel merito, come detto in premessa, AMUS è pronta a costituirsi parte civile in giudizio nei confronti del Comandante di corpo che, in totale contrasto con la citata norma a riferimento (oltre che con la giurisprudenza già consolidata), intende esercitare indebitamente pressioni nei confronti del personale posto alle proprie dipendenze che legittimamente ha aderito ad un ricorso collettivo indetto in via Amministrativa.

Continuando a sperare in un “dietro front” da parte degli autori della/e vicenda/e, rimarremo disponibili ad ogni ulteriore e necessario confronto sul tema, onde dirimere qualsivoglia tipologia di dubbio, anche solo potenziale.

Continuate a seguirci e a darci forza

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