La Corte dei Conti si è espressa circa l'applicazione dell'Art.54 del D.P.R 1092/73
La Corte dei conti a Sezioni riunite, in sede giurisdizionale, con la Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ ha enunciato i seguenti principi riguardanti l’applicazione dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 dando un’interpretazione univoca e mettendo fine a diverse interpretazioni.
La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Conseguentemente:
L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.