Approfondiamo i temi con una lettera allo Stato Maggiore AM
AMUS scrive nuovamente all’Ufficio Consulenza e Affari Giuridici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (leggi il nostro precedente articolo al link:) a seguito della pubblicazione della recente Direttiva OD -1 (Ed. 2024) che, tra le varie, disciplina le modalità di sostituzione del personale militare nell’ambito dei servizi di reparto (Ufficiale di Ispezione, Sottufficiale di Giornata, Graduato di Giornata, etc.) prevedendo sempre la “riserva” del titolare.
Leggi lettera integrale di AMUS
Nel merito, al punto c., para. 2, Cap. IX della Direttiva, sostanzialmente si riconosce la piena prontezza del sostituto fino ad inizio turno e non oltre. Tant’è vero che nei punti successivi, vengono dettate specifiche disposizioni in caso di sostituzione a servizio già iniziato, al di fuori dell’orario di servizio o per mancanza della riserva, ponendo in capo al Comandante di Corpo l’onere di individuare personale idoneo alla necessità.
Occorre ribadire che la disciplina della “riserva” continua a lasciare aperte talune questioni, anche di natura giuridica, che meritano un adeguato approfondimento.
Al riguardo, la figura della “riserva” parrebbe qualificarsi come “ordine”, per come così descritta nella Direttiva, poggiando su due elementi costitutivi che devono necessariamente concorrere tra loro, al fine di poter concretamente soddisfare l’esigenza di sostituzione posta dall’Amministrazione ed indicata nell’ordine del giorno.
Il primo elemento è costituito dalla “disponibilità al servizio”, perno soggettivo della specificità del rapporto di impiego militare, in cui rientra la c.d. “rintracciabilità”, che pone in capo al militare l’obbligo di poter essere raggiunto dalle comunicazioni da parte delle competenti autorità durante i periodi in cui lo stesso è libero dal servizio.
Il secondo elemento della “riserva” è costituito dalla “prontezza”, ovvero dalla capacità del sostituto di raggiungere con immediatezza la sede di lavoro, per espletare con tempestività il servizio di caserma, altrimenti sguarnito.
Ora, mentre durante il normale orario lavorativo giornaliero la quotidiana presenza in sede del militare garantisce, di norma, la sostituzione immediata del titolare indisponibile, diversa è invece la situazione che si verifica quando il militare si trovi libero dal servizio (dopo la smessa lavori, nei giorni liberi dal servizio ed in quelli festivi) e sia al contempo destinatario di un ordine “di riserva” che porrebbe in capo allo stesso l’obbligo di raggiungere rapidamente l’installazione militare per assicurare l’espletamento del servizio di caserma, utilizzando una misura eccezionale e straordinaria del TUOM (ordine di rientro immediato) per la disciplina ordinaria e giornaliera della riserva nei servizi di reparto.
Ricapitolando, la nuova OD-1, in tema di sostituzione del personale:
disciplina in maniera chiara e pienamente legittima la fattispecie in epigrafe, in cui la figura della riserva viene correttamente ricondotta all’istituto della “reperibilità”;
tratta, invece, in maniera vaga e meno puntuale, l’ipotesi in cui per la riserva non sia disposta la reperibilità, specie per quei turni di servizio che hanno inizio dopo il normale orario di servizio e nei giorni non lavorativi e festivi.
A parer nostro, in questi casi, si lascia erroneamente intendere, che esiste in capo alla riserva l’obbligatorietà di impiego che ha termine “(omissis) allorquando il titolare abbia iniziato il servizio regolarmente”.
Fatto, questo, che collide con norme di stato giuridico e di rango contrattuale, da cui si evince, invece, che il militare libero dal servizio ha il diritto di muoversi senza vincolo alcuno (sia di tempo che di spazio) sul territorio nazionale e che, per poter limitare in via ordinaria tale libertà di movimento, non esiste altro che l’istituto giuridico-economico della “reperibilità”.
Pertanto, in conclusione, siamo dell’idea che anche quest’ultimo caso non può che trovare compiuta disciplina nell’istituto della “reperibilità”, di cui all’art. 14, co. 7 del D.P.R. N. 52/2009 (leggi articolo al link: D.P.R., 16/04/2009 n° 52), unico strumento giuridico tipico che garantisce, come detto, il requisito della “prontezza” del militare libero dal servizio, cui è fatto obbligo di raggiungere il sedime per sostituirsi al titolare nei tempi prescritti dalla norma, garantendo al contempo al soggetto il riconoscimento di un diritto economico.
Attendiamo, fiduciosi, un parere tecnico da parte del vertice AM da noi interessato, consci che occorre compiere un radicale e definitivo cambio di passo su un tema spinoso che ha causato, nel tempo, non pochi disagi sia al personale interessato che alla linea di comando responsabile dell’organizzazione dei previsti turni di servizio.
Siamo qui, con impegno, buon senso e tanta pazienza, affinché si migliori la qualità della vita di tutti gli uomini e donne in uniforme, di ogni ruolo e grado.
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