Articolo Trasloco Senza Pensieri

LICENZA STRAORDINARIA DI TRASFERIMENTO

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Definitivamente accolta la richiesta di AMUS, veicolata dallo Stato Maggiore Difesa alla Direzione Generale per il Personale Militare

Con la pubblicazione della “Variante 2” alla cd. “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – ed. 2023” (stralcio al seguente link), la Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ha chiarito la disciplina relativa alle modalità di fruizione della “licenza straordinaria speciale di trasferimento” in territorio nazionale.

La questione era già stata trattata, a suo tempo, dalla nostra Associazione (vedi articolo al link: LICENZA STRAORDINARIA SPECIALE DI TRASFERIMENTO PER I MILITARI – Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – AMUS Aeronautica) che, senza alcun dubbio al riguardo, aveva proposto allo Stato Maggiore Difesa – 1° Reparto, un proprio draft emendativo alla Variante in vigore.

La nuova formulazione, licenziata in data 20 dicembre 2024 proprio dalla DGPM, ripropone i nostri contenuti di pensiero, a riprova del fatto che la competenza, il buon senso e la collaborazione producono sempre gli effetti sperati, a guadagno del benessere di tutto il personale con le stellette.

Nella fattispecie, con la nuova “Variante 2” alla predetta Guida Tecnica, per quanto attiene alla licenza straordinaria speciale di trasferimento, si è inteso specificare che “Al fine di scongiurare eventuali impegni lavorativi non programmati a ridosso del periodo di fruizione, è facoltà del militare comprendere nel periodo di licenza anche le giornate festive e di riposo infrasettimanali contigue all’inizio e alla fine della licenza fruita”, di talché, “…a scopo esemplificativo, su una settimana lavorativa articolata in 5 giorni, la licenza richiesta potrà computare i sabati e le domeniche precedenti e seguenti, totalizzando 9 giorni di licenza computati, ovvero il solo periodo compreso da lunedì al venerdì, totalizzando così 5 giorni di licenza computati”.

Tale nuova modalità di computo risolve le criticità emerse con la precedente “Variante 1” che, sottraendo la facoltà di decisione all’interessato e, limitando il principio di “frazionabilità” della licenza di trasferimento, obbligava il militare a farsi computare nel calcolo complessivo le giornate festive e non lavorative agli estremi della stessa richiesta (ergo, antecedenti e successive), senza attribuire allo stesso, invece, la legittima facoltà di ricomprenderli o meno (qualora ritenuto necessario).

Felici di essere stati, ancora una volta, parte attiva in un processo di risoluzione di talune criticità in seno al personale militare, siamo qui a ribadire la nostra presenza in favore di tutte le donne e gli uomini in azzurro, consapevoli del nostro ruolo e delle nostre prerogative; sempre con spirito critico e fattivamente collaborativo.

Continuate a seguirci.

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